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Ipovisione è un’altra cosa

Non vuol dire né essere miopi né presbiti e nemmeno vederci poco e male in genere. 

Si tratta di un misconosciuto mondo a parte che chiede di essere esplorato e condiviso dai normodotati “all’oscuro”.

di Michela Pezzani 


O ci vedi o non ci vedi.   Cieco o vedente. C’è un altro mondo però in mezzo, non ancora entrato a far parte  del nostro linguaggio culturale.  Dell’ipovisione se ne dà la definizione scientifica, negli ambienti idonei e sui mezzi di comunicazione di massa in materia di disabilità visiva, ma è frequente sentirsi  dire, dopo  aver più o meno timidamente annunciato il proprio problema, magari in una situazione deambulatoria difficile che richiede un aiuto, “Ah sì certo, ma cosa vuol dire esattamente  ipovedente?”.
 Anche ai fini della riconoscibilità un ipovedente non viene inquadrato come tale: non ha il bastone come un cieco e allora ecco che diventa poco visibile, per  non dire invisibile… e se indugia ad esempio sulle scale di un edificio pubblico, il primo pensiero di chi sta intorno è che l’insicuro o insicura abbia un problema motorio. “I falsi scoop a proposito dei falsi ciechi ci penalizzano facendo “di tutta un’ erba un fascio” confida Orietta che pur avendo un deficit visivo che la fa rientrare nei parametri dell’ipovisione, si muove ovunque, va a teatro, al cinema, viaggia, ha la borsa piena di strumentini per cavarsela nel leggere tabelle, orari dei treni e varie, ma se deve chiedere una mano in più, non sempre è vista per così dire “ di buon occhio”.
  E’ bene sapere  che  ci sono patologie che non hanno terapie (o ridotte) ma portano a una degenerazione progressiva delle capacità visive, conducendo gradualmente a una riduzione del campo visivo sino alle conseguenze valutabili sul soggetto stesso, oltretutto non comparabili perché “l’ipovisione di una persona non è mai come quella di un’altra”.
Dopo molte battaglie da parte delle associazioni di pazienti, si è arrivati tredici anni fa alla Legge 138/01 sulla classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici e  tale classificazione divide le minorazioni visive in: ciechi totali; ciechi parziali; ipovedenti gravi; ipovedenti medio-gravi; ipovedenti lievi: e ad ognuna di queste categorie corrisponde un diverso contributo pensionistico. I parametri adottati con tale legge, inoltre, prevedono per la prima volta, ai fini della classificazione, anche il residuo visivo perimetrico binoculare. Nonostante l’approvazione della Legge, l’ipovisione è ancora incompresa  e urge invece il bisogno di individuare,  “vedere” la disabilità,  collocarla,  sapere che è altro rispetto alla cecità. “L’ipovisione non è un percorso  facile- sottolinea Orietta-  e  comporta  anche un impegno economico per ausili e strumenti,  ma soprattutto richiede costanza, pazienza e volontà, anche se a volte si incontrano ostacoli difficili da superare”.

Legge 3 aprile 2001, n. 138
"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"
La legge 138/ 01- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001

Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2.
(Definizione di ciechi totali).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3.
(Definizione di ciechi parziali).
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4.
(Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Art. 5.
(Definizione di ipovedenti medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art. 6.
(Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
Art. 7.
(Accertamenti oculistici per la patente di guida).
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.

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